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GIUDICE SPORTIVO - La decisione in merito a Padule S.Marco-S.Sabina

Il Giudice sportio si è espresso in merito al reclamo presentato dal Padule San Marco in merito alla sfida in casa del Santa Sabina.

"In data 12 settembre 2023 la società Padule San Marco proponeva ricorso (regolarmente preannunciato)
avverso la regolarità della gara, lamentando l'impiego, da parte del S.Sabina, di un calciatore non avente titolo
a partecipare alla stessa (segnatamente il n. 4 Miccioni Riccardo) asseritamente non in possesso di
autorizzazione FIGC.
Chiedeva pertanto dichiararsi la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico del
S.Sabina.
Questo Giudice fissava, per la decisione, il giorno 22 settembre 2023 alle ore 18,00.
In data 15 settembre 2023, si costituiva in giudizio la Società S.Sabina (patrocinata dagli avv.ti Vossi e
Lupattelli) la quale con memoria corredata da vari documenti e da una dichiarazione rilasciata dal medico
sociale, contestava i motivi posti a fondamento del reclamo, evidenziando come- di fatto-si fosse trattato di un
mero errore materiale concretizzatosi nella compilazione della Lista Calciatori, in quanto il calciatore realmente
schierato in campo, andrebbe individuato in Miccioni Nicolò (avente titolo a partecipare alla gara) e non in
Miccioni Riccardo.
Nei giorni successivi entrambe le società ribadivano le proprie ragioni mentre il direttore di gara, sollecitato al
riguardo da questogiudice, faceva pervenire una dichiarazione in cui, sostanzialmente, confermava la
regolarità del riconoscimento di tutti i calciatori effettuato prima della partita, ivi compreso quello di Miccioni
Riccardo.

Esaminato il referto arbitrale ed i relativi allegati, valutate le argomentazioni difensive delle parti, i documenti
prodotti ed il chiarimento fornito dal direttore di gara, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Risulta, infatti, che la società Santa Sabina abbia schierato un calciatore, ossia Miccioni Riccardo, non avente
titolo a partecipare alla gara.
D'altro canto la dichiarazione di segno contrario resa dal medico sociale del S.Sabina, dott. Marcaccioli,
sebbene meritevole di attenzione, non può scalfire quanto riportato nel referto arbitrale. Come noto, infatti, i
rapporti degli ufficiali di gara, del commissario di campo e gli eventuali supplementi "fanno piena prova circa i
fatti accaduti" (si cfr. art. 61 CGS). La dichiarazione fatta pervenire dall'arbitro in data 21 settembre 2023 (da
considerare vero e proprio supplemento) ha confermato pienamente la partecipazione del Miccioni Riccardo
alla gara. In particolare il direttore di gara così si è espresso: "Durante l'appello entravo nello spogliatoio
eseguendo il riconoscimento di tutti i calciatori chiamandoli per cognome con gli stessi che mi rispondevano
presentandosi e mostrando il loro numero di maglia. Per quanto concerne l'infortunio menzionato, a fine gara
mi recavo daln. 4 Miccioni Riccardo per chiedere delle sue condizioni di salute a causa dell'infortunio occorso
durante la gara e per informarmi se avessi dovuto annotare nel referto di gara il fatto che sarebbe andatoal
pronto soccorso. Lo stesso mi replicava dicendo che mi diceva che per il momento non ci sarebbe stato
bisogno poiché era solo un colpo"

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Padule San Marco.

DELIBERA

1) La punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0 -3 a carico della società S.Sabina;
2) La restituzione della tassa reclamo.

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  Scritto da Stefano Bagliani il 23/09/2023
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